| Giovedì 09 Giugno 2011 15:05 |
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Ambiente e Territorio /Edilizia pubblica e privata |
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Certificato di agibilità |
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| Sentenza T.A.R. Calabria - Reggio Calabria n. 112 del 21/02/2011 | |
Sulla natura e la funzione del certificato di agibilità e sulla possibilità di certificazioni equipollenti.
1. Edilizia - Certificati - Agibilità - Contenuto - Attestazione - Non rilasciabile per edifici abusivi e non condonabili
1. Il certificato di agibilità attesta la corrispondenza dell'opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua della normativa vigente. Si tratta di una certificazione in senso stretto, cioè di una dichiarazione di scienza riproduttiva di una certezza giuridica, ovvero, al di là del nomen iuris, di un atto di accertamento (1), che non può essere rilasciato per fabbricati abusivi e non condonati (2).
(1) T.A.R. Umbria 18-11-2010 n. 512.
(2) Cons. Stato, sez. V, 30-4-2009 n. 2760.
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N. 112/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 668 Reg. Ric.
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2008, proposto da:
B. M. e A. F., rappresentati e difesi dall'avv. Fabio De Simone Saccà , con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via del Gelsomino, 35;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Elena Mancuso ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso la locale sezione decentrata dell'Avvocatura regionale, via D. Tripepi, 92;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dal "bando prima casa" - decreto n. 8584 del 7 luglio 2006, pubblicato sul B.U.R.C. dell'8 agosto 2006 - assunto dal Dirigente del Settore politiche sociali della Regione Calabria con nota n. 4331 del 28 aprile 2008, in quanto "manca certificato di agibilità ai sensi DPR 380/2001";
della graduatoria redatta per la concessione del relativo contributo (decreto n. 4457 del 22 aprile 2008), nella parte in cui non ricomprende i ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 90 dell'8 luglio 2008, che ha disposto la rimessione in termini dei ricorrenti ai fini della notifica del ricorso ai controinteressati, autorizzandone l'effettuazione mediante pubblici proclami;
Vista la documentazione comprovante l'avvenuta, rituale, integrazione del contraddittorio, depositata in giudizio il 13 novembre 2008;
Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 50 del 28 gennaio 2009, di accoglimento della domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, con conseguente ammissione con riserva dei ricorrenti alla procedura in questione;
Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 213 del 3 giugno 2009, di accoglimento dell'istanza di esecuzione della predetta ordinanza cautelare, avanzata dai ricorrenti con atto notificato il 20 aprile 2009 e depositato l'8 maggio 2009;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato il 26 giugno 2008 e depositato il 27 giugno 2008, i sigg.ri B. M. e A. F. impugnano il provvedimento di cui alla nota n. 4331 del 28 aprile 2008, con il quale il Dirigente del Settore politiche sociali della Regione Calabria li esclude - in quanto "manca certificato di agibilità ai sensi DPR 380/2001" - dalla graduatoria redatta con decreto n. 4457 del 22 aprile 2008 per la concessione dei contributi previsti per le famiglie di nuova costituzione dal "bando prima casa" (decreto n. 8584 del 7 luglio 2006, pubblicato sul B.U.R.C. dell'8 agosto 2006). Impugnano altresì la predetta graduatoria, nella parte in cui non li ricomprende.
Deducono il seguente, articolato, motivo unico:
Violazione del bando e della normativa che regola la procedura. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Falsa applicazione del bando di concorso.
Nel bando di gara sarebbe ammessa la possibilità di "titolo equipollente" al certificato di agibilità . In alternativa al certificato di agibilità , sarebbe pertanto possibile la presentazione di perizia giurata che ne attesti i presupposti, ciò che è avvenuto con la presentazione da parte dei ricorrenti di perizia giurata del geometra P., datata 2 agosto 2007, relativa al loro alloggio, per il quale è stata avanzata istanza di sanatoria ai sensi degli articoli 31 e ss. della legge n. 47/1985, "in atto nella fase dell'iter di istruttoria finale" (v. perizia giurata, in atti).
I ricorrenti concludono per l'accoglimento del gravame.
L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha sostenuto la legittimità del proprio operato, chiedendo la reiezione del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 9 febbraio 2011.
Il ricorso è fondato.
La controversia in esame riguarda la possibilità per i ricorrenti, negata dall'amministrazione, di partecipare alla procedura di assegnazione di contributi all'acquisto della prima casa producendo, in luogo del certificato di agibilità (ex art. 24 del D.P.R. n. 380/2001) dell'abitazione, una perizia giurata attestante l'agibilità medesima.
In proposito occorre rilevare che il certificato di agibilità attesta la corrispondenza dell'opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d'uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua della normativa vigente. Si tratta di una certificazione in senso stretto, cioè di una dichiarazione di scienza riproduttiva di una certezza giuridica, ovvero, al di là del nomen iuris, di un atto di accertamento (T.A.R. Umbria, 18 novembre 2010, n. 512), che, secondo la giurisprudenza, non può essere rilasciato per fabbricati abusivi e non condonati (cfr. C.S., V, 30 aprile 2009, n. 2760).
Ciò posto, nel quadro della procedura in questione, la possibilità di presentare documentazione equipollente al certificato di agibilità deve senz'altro ammettersi, per esplicita scelta della stessa amministrazione regionale.
Ed invero, nel "bando di assegnazione di contributi per l'acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione" pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria dell'8 agosto 2006 si legge tra i "requisiti dell'alloggio" che "l'alloggio dovrà essere provvisto del certificato di agibilità ai sensi dell'art. 24 del Testo unico in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 aggiornato al D.Lg.vo 27/12/2002 n. 201, o di titolo equipollente". Del pari, di generico "documento attestante l'abitabilità o agibilità dell'alloggio" l'amministrazione fa richiesta ai ricorrenti con la nota n. 7869/2007.
Siffatto "documento" è stato in effetti presentato dai ricorrenti, che hanno prodotto perizia giurata attestante l'agibilità redatta dal geometra Giuseppe P. in data 2 agosto 2007.
Ne consegue che la loro istanza di ammissione alla procedura de qua avrebbe dovuto essere accolta, ferma restando peraltro - trattandosi di alloggio per il quale non si è ancora definita la sanatoria ex art. 31 della legge n. 47/1985 - la necessità di produzione del certificato in parola ai fini dell'erogazione materiale del contributo, che deve riferirsi ad immobili anche formalmente in regola con la legislazione edilizia ed urbanistica.
In relazione a quanto precede, il ricorso in esame risulta fondato e va quindi accolto, con conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla procedura sfociata nella graduatoria approvata con decreto n. 4457 del 22 aprile 2008.
Sussistono i presupposti di legge per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla procedura sfociata nella graduatoria approvata con decreto n. 4457 del 22 aprile 2008.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
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IL PRESIDENTE
Ettore Leotta
L'ESTENSORE
Giuseppe Caruso
IL CONSIGLIERE
Caterina Criscenti
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Depositata in Segreteria il 21 febbraio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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